La dichiarazione di “nulla a pretendere” è un documento con cui il creditore attesta di aver ricevuto integralmente quanto dovutogli e di non avere ulteriori rivendicazioni economiche nei confronti del debitore. È uno strumento molto diffuso nelle transazioni commerciali, nei pagamenti tra privati, nei rapporti di lavoro e, più in generale, in ogni situazione in cui si voglia mettere la parola fine a possibili pretese future collegate a un’obbligazione appena estinta.
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Cos’è la dichiarazione di nulla a pretendere
Si tratta di una dichiarazione unilaterale, resa per iscritto, che esplica effetti liberatori: chi la sottoscrive rinuncia a qualsiasi ulteriore pretesa patrimoniale relativa al pagamento ricevuto. In virtù dell’art. 1236 del Codice civile, essa equivale a una quietanza liberatoria e costituisce prova dell’avvenuto adempimento, opponibile a terzi purché dotata di data certa.
Funzione giuridica e valore probatorio
La dichiarazione di nulla a pretendere assolve a una funzione di certezza nei rapporti obbligatori. In sede giudiziale può essere prodotta quale quietanza qualificata, capace di provare non solo il pagamento ma anche la consensuale rinuncia a ulteriori diritti di credito riferiti al medesimo titolo. Se autenticata o accompagnata da documentazione bancaria, rafforza la propria efficacia probatoria e riduce sensibilmente il rischio di contestazioni.
Quando è consigliabile rilasciarla
È particolarmente utile quando si conclude un contratto d’opera, una somministrazione, una compravendita con saldo prezzo, la cessazione di un rapporto di lavoro o una transazione che estingue un contenzioso potenziale o in atto. Nei rapporti continuativi o frazionati, come locazioni o appalti, può essere impiegata a ogni saldo progressivo per cristallizzare la situazione debitoria.
Contenuto essenziale
Una dichiarazione completa indica le generalità delle parti, la descrizione del rapporto o del contratto estinto, l’importo percepito e la data di pagamento, precisa che nulla è più dovuto a qualsiasi titolo collegato a quella prestazione e contiene la sottoscrizione autografa del dichiarante. A fini di certezza, è opportuno citare la modalità di pagamento (ad esempio bonifico bancario con estremi dell’operazione) e la clausola espressa di rinuncia a future pretese.
Forma e sottoscrizione
La legge non impone forme solenni, tuttavia la scrittura privata è la prassi. La firma può essere autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale per conferire data certa e facilitare la successiva registrazione, qualora occorra. Nei rapporti di lavoro la prassi richiede la sottoscrizione del lavoratore su carta intestata del datore o, in alcuni casi, la convalida presso l’Ispettorato territoriale per garantirne la genuinità.
Esempio di formula
«Io sottoscritto [Nome Cognome], nato a […] il […], residente in […], dichiaro di aver ricevuto da [Nome Cognome / Ragione sociale] la somma di euro […] a saldo di ogni competenza maturata in forza di […]. Con il presente atto attesto che nulla ho più a pretendere, a qualunque titolo, presente o futuro, nei confronti di detto soggetto in relazione al rapporto sopra indicato. Luogo, data e firma.»
Errori comuni da evitare
È sconsigliabile utilizzare moduli generici non personalizzati, omettere il riferimento puntuale al rapporto estinto o all’importo percepito, firmare senza aver effettivamente incassato il pagamento o senza esigere una modalità tracciata. Anche tralasciare la data può compromettere la funzione probatoria, specie se sorgono controversie sui termini di prescrizione.
Valore nei rapporti di lavoro
Nel diritto del lavoro la dichiarazione di nulla a pretendere ha efficacia limitata se il lavoratore dimostra vizi del consenso o violazioni inderogabili. La Cassazione riconosce la validità della quietanza liberatoria firmata dal lavoratore purché la volontà rinunciativa sia libera e consapevole; altrimenti, in presenza di coercizione o di diritti indisponibili, il documento può essere impugnato entro i termini di legge.
Conservazione e utilizzo in giudizio
Il documento deve essere conservato dall’obbligato per tutta la durata della prescrizione relativa al diritto che si intende estinguere, in genere dieci anni per i crediti ordinari. In sede contenziosa potrà essere prodotto in originale o in copia conforme munita di attestazione, unitamente alle evidenze di pagamento, per dimostrare l’intervenuta estinzione dell’obbligazione e la rinuncia ad azioni ulteriori.
Conclusione
La dichiarazione di nulla a pretendere dopo pagamento è uno strumento semplice ma di grande efficacia per garantire certezza tra le parti e prevenire contenziosi. Redatta con attenzione ai requisiti minimi, firmata in modo autentico e supportata da prova dell’avvenuto pagamento, rafforza la sicurezza giuridica di chi ha adempiuto e di chi vi rinuncia, valorizzando la buona fede contrattuale e la stabilità dei rapporti economici.